La sextortion, o estorsione sessuale, non è specificamente menzionata come reato autonomo nel Codice Penale italiano. Ma le condotte tipiche di questo fenomeno possono essere perseguite attraverso diversi articoli del codice, tra cui:
- Articolo 629 – Estorsione: punisce chi, mediante violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o omettere qualcosa, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno
- Articolo 612-ter – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn): introdotto con la legge n. 69 del 2019 (cosiddetto “Codice Rosso”), sanziona chiunque diffonda, consegni, ceda, pubblichi o distribuisca immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate.
- Articolo 612 – Minaccia: punisce chiunque minacci ad altri un ingiusto danno.
- Articolo 610 – Violenza privata: sanziona chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualcosa.
- Articolo 595 – Diffamazione: punisce chi offende l’altrui reputazione comunicando con più persone.
- Articolo 615-bis – Interferenze illecite nella vita privata: sanziona chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi in luoghi di privata dimora.